Che cosa è?
I controlli sull’efficienza energetica delle caldaie sono quelli che in genere vengono chiamati verifica o analisi del fumi di combustione o “bollini”, per via del bollino adesivo che veniva rilasciato dal manutentore e attaccato sull’apposito certificato.
In pratica le caldaie con potenza termica utile nominale superiore a 10 kw (rientrano quindi in questa categoria tutte le caldaie domestiche), in occasione degli interventi di controllo e manutenzione, con determinate periodicità, devono effettuare un controllo dell’efficienza energetica del sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati.
È obbligatorio?
Sì, questi controlli sono obbligatori per legge. A seconda della tipologia di caldaia e della potenza, ci sono periodicità diverse con cui devono essere obbligatoriamente effettuati i controlli.
Ogni quanto va fatto il controllo?
Questo controllo va effettuato dall’installatore quando viene installata una nuova caldaia all’atto della prima accensione. Va effettuato anche in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (es. se viene cambiata la caldaia). Inoltre va eseguito anche nel caso in cui vengano effettuati degli interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma che siano tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Oltre a questi tre casi, esiste l’obbligo di effettuare la verifica dell’efficienza energetica della caldaia a scadenze prestabilite, a seconda del tipo di caldaia e della sua potenza. Di seguito una tabella riassuntiva.
Tipo di caldaia | Alimentazione | Potenza termica in kW | Periodicità dei controlli di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Caldaie alimentate a combustibile liquido o solido | Tra 10 e 100 kW | Ogni 2 anni |
Maggiore di 100 kW | Ogni anno | ||
Caldaie alimentate a gas, metano, gpl | Tra 10 e 100 kW | Ogni 4 anni | |
Maggiore di 100 kW | Ogni 2 anni |
Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica
I controlli possono essere effettuati solamente da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008. Al termine del controllo il tecnico deve compilare e firmare l’apposito “Rapporto di controllo di efficienza energetica” in duplice copia. Una copia viene infatti lasciata al cittadino, allegata al libretto, e l’altra copia viene inviata alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza a seconda delle città. La Regione provvederà quindi poi ad aggiornare il catasto degli impianti termici.
Multe e Sanzioni
Si ricorda che in caso di mancato controllo o mancata comunicazione dei dati alla regione, sia il cittadino che la ditta che ha effettuato i controlli possono incorrere in sanzioni e multe di importo variabile.
Normativa
La normativa più recente che regolamenta i controlli dell’efficienza energetica della caldaia è il DPR 74/2013. Di seguito il link dove è possibile consultare il testo completo della norma.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 27 giugno 2013
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg