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Ispezione Caldaia


L’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 disciplina le ispezioni sulle caldaie e sugli impianti termici.

ispezione caldaiaIn Italia le autorità competenti hanno infatti il compito di effettuare ispezioni e accertamenti per verificare che i cittadini abbiano osservato le varie norme relative al contenimento dei consumi di energia e la manutenzione periodica delle caldaie.

Va precisato che le ispezioni possono essere effettuate solo nel caso in cui si possieda una caldaia di potenza termica utile nominale non inferiore a 10 kW.

L’ispezione consiste in una valutazione dell’efficienza energetica della caldaia e in una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico invernale dell’abitazione in cui è installata.

I risultati delle ispezioni devono essere allegati all’apposito libretto di impianto.

Il DPR 74/2013 precisa però che per le caldaie a gas, a metano o a gpl di potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica (meglio conosciuto come “controllo fumi”) che il manutentore o terzo responsabile effettua e invia al comune e alla regione, è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Siccome la maggior parte delle caldaie domestiche rientrano in questa categoria, per molti cittadini le ispezioni cesseranno.

Esistono però ancora dei casi in cui l’ispezione viene eseguita. Di seguito riportiamo i criteri che vengono utilizzati per decidere dove fare le ispezioni.

Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

  1. caldaie e impianti per cui non sia stato inviato il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emerse delle criticità
  2. impianti dotati di generatori più vecchi di 15 anni
  3. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW. Per queste caldaie le ispezioni vengono effettuate su tutti gli impianti ogni due anni;
  4. impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW. Le ispezioni vengono effettuate ogni 4 anni su tutti questi impianti.
  5. generatori di calore di cui durante i controlli siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati per legge.

La norma precisa inoltre che gli organismi esterni o il personale incaricato ad eseguire l’ispezione non deve partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell’impianto di riscaldamento da ispezionare.

Le ispezioni hanno un costo, e il prezzo varia da regione a regione anche in base alla tipologia e alla potenza della caldaia da ispezionare.

Sono previste inoltre multe e sanzioni per chi si rifiuta di far ispezionare il proprio impianto.