Manutenzione Caldaia e Controllo Fumi: a chi spetta?
La manutenzione e il controllo delle caldaie sono un’attività di fondamentale importanza per chi le utilizza. Secondo le norme attualmente in vigore, il responsabile della manutenzione della caldaia è l’inquilino (non necessariamente il proprietario) dell’immobile in cui è installata la caldaia. Questi è infatti il “responsabile dell’impianto di riscaldamento”, e in quanto tale ha l’obbligo di effettuare periodicamente interventi di manutenzione e controllo fumi sulla caldaia.
Attività di Controllo e Manutenzione Caldaia
La manutenzione della caldaia consiste nella pulizia del bruciatore, dello scambiatore di regolazione, sicurezza e controllo, nel verificare che lo scarico dei fumi avvenga in modo corretto ed efficiente e che la ventilazione dell’ambiente in cui è installata la caldaia si corretta.
Il controllo dei fumi della caldaia, invece, consiste nell’esame dei fumi della caldaia, nell’analisi della combustione per verificarne il rendimento, la concentrazione di ossido di carbonio (CO) e l’indice di fumosità.
Il controllo periodico della caldaia offre un duplice vantaggio la proprietario: da una parte la possibilità di tenerne sotto controllo l’efficienza e il funzionamento, e dall’altra l’evitare l’inquinamento atmosferico.
Grazie alle verifiche effettuate periodicamente dai tecnici specializzati è infatti possibile mantenere le buone prestazioni della caldaia, ottenendo quindi risparmi dei consumi e di conseguenza una bolletta più leggera.
Inoltre i controlli verificano il corretto funzionamento della caldaia, prevenendo possibili “incidenti domestici”. Siccome le caldaie immettono nell’ambiente esterno vari fumi che contengono anche anidride carbonica, tenere sotto controllo queste emissioni permette di bruciare meno combustibile e quindi immettere nell’atmosfera meno fumi di scarico, contribuendo a incidere in maniera minore sull’inquinamento atmosferico.
Controllo Fumi e Manutenzione Caldaia: ogni quanto tempo?
Il recente DPR 74/2013, in vigore dal 12 luglio 2013, ha apportato delle novità alla precendente normativa, che era contenuta nel decreto legislativo 311 del 29/12/2006, che a sua volta integrava il precedente decreto 192 del 19/08/2005. Nel nuovo Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16/04/2013, sono state ridefinite le norme che regolamentano gli obblighi di manutenzione delle caldaie e di analisi dei fumi.
La responsabilità dei controlli di manutenzione spetta a chi occupa l’immobile in cui è installata la caldaia.
MANUTENZIONE
Per individuare ogni quanto vanno effettuati gli interventi di manutenzioni, fanno fede, in ordine gerarchico, queste indicazioni:
- Le indicazioni fornite con apposita nota da chi ha costruito l’impianto, cioè la “ditta installatrice”.
- Le indicazioni fornite dal fabbricante degli apparecchi, così come indicato sul libretto d’uso, che non va confuso con il libretto d’impianto o di centrale.
- Le indicazioni fornite dalle normative UNI e CEI della caldaia, come ad esempio la norma UNI 10436/96 per le caldaie autonome o quelle con potenza inferiore a 35 kW, oppure la norma UNI 10435/95 per le caldaie condominiali o con potenza superiore a 35 kW.
- Se non sono presenti le indicazioni di cui ai punti 1-2-3, allora il responsabile dell’impianto deve attivarsi per recuperare una copia delle istruzioni tecniche della caldaia in suo possesso.
Solitamente tutti i produttori prescrivono un periodo di manutenzione annuale, ma questo non significa che ci sia l’obbligo di effettuare la revisione ogni anno. Come detto, fanno fede le indicazioni riportate sopra.
CONTOLLO FUMI
Per quanto riguarda il controllo del rendimento dei fumi di combustione (e quindi il controllo dell’efficienza energetica della caldaia), le scadenze variano a seconda della tipologia di impianto e alla potenza termica:
- Caldaie alimentate a combustibile liquido o solido, di potenza termica compresa fra 10 e 100 kW: ogni 2 anni
- Caldaie alimentate a combustibile liquido o solido, di potenza termica superiore a 100 kW: ogni anno
- Caldaie alimentate a gas, metano o gpl, di potenza termica compresa fra 10 e 100 kW: ogni 4 anni
- Caldaie alimentate a gas, metano o gpl, di potenza termica superiore a 100 kW: ogni 2 anni
Inoltre la prova e l’analisi dei fumi deve essere effettata anche nei seguenti casi:
- prima accensione della caldaia
- sostituzione di apparecchi del sottosistema di generazione (es. generatore di calore)
- nel caso in cui vengano effettuati interventi che non siano quelli periodici indicati sopra, ma che comportino una modifica dell’efficienza energetica
VECCHIE REGOLE PER CONTROLLO FUMI
In passato, prima dell’entrata in vigore del DPR 74/2013 (e cioè fino al 11/07/2013) erano invece in vigore queste regole per la periodicità del controllo fumi, che ora non sono più valide:
- Impianti a combustibili liquidi e solidi di qualsiasi potenza: 1 anno
- Impianti a gas con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW: 1 anno
- Impianti a gas con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW e installati da più di 8 anni: 2 anni
- Impianti a gas con potenza nominale del focolare inferiore < 35 kW e con focolare aperto: 2 anni
- Tutte le altre tipologie di impianto, con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, a gas stagni e installati da meno di 8 anni: 4 anni
- Tutte le altre tipologie di impianto, con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, a gas con focolare aperto, ad aria calda e installati da meno di 8 anni: 4 anni
Documentazione
Chi effettua la manutenzione e il controllo, alla fine delle verifiche, deve compilare il libretto di impianto e deve rilasciare il certificato di conformità per il lavoro eseguiti e deve aggiornare la documentazione tecnica della caldaia, cioè il libretto d’impianto, la targa dell’apparecchio e il certificato di conformità e deve rilasciare un apposito “rapporto di controllo e manutenzione” e l’esito dei controlli dei fumi di combustione.
Può anche essere rilasciato il “bollino verde” da utilizzare per l’autodichiarazione.
Per i controlli bisogna rivolgersi esclusivamente a ditte abilitate.
Norme sulla Manutenzione delle Caldaie
La manutenzione e pulizia delle caldaie è regolamentata dal D.Lgs 311/06, che ha integrato e corretto il precedente D.Lgs 192/05. Per approfondimenti vi rimandiamo ai testi ufficiali dei decreti legislativi.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 Settembre 2005 – suppl. ord. n. 158
https://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_192-05.pdf
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 febbraio 2007
https://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_311-06.pdf
Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 2013
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27/06/2013
In vigore dal 12/07/2013
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg
Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 7-3-2014
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14A01710/sg
Vedia anche: nuovo libretto caldaie dal 15/10/2014